Le terre pubbliche godute dalla generalità degli abitanti del luogo sono gestite nel Lazio dalle Università Agrarie e dalle Amm.ni Separate la cui attività in materia riveste carattere di particolare rilevanza. Le resistenze dei proprietari dei fondi a consentire l'esercizio degli usi civici e l'interesse opposto delle popolazioni che rivendicano i loro diritti hanno orientato il legislatore verso la liberazione dagli usi civici delle terre private riservandone una parte all'esclusivo dominio del proprietario ed un'altra alla popolazione in proprietà collettiva. La gestione delle terre assegnate alla collettività, a seguito della liquidazione degli usi civici delle terre private, è stata attribuita per conto delle popolazioni alle Università agrarie ed alle associazioni agrarie comunque denominate. L'attività amministrativa connessa allo svolgimento di tale compito non esaurisce le attribuzioni di detti organismi. Questi, dotati di personalità giuridica e rappresentanti gli interessi generali ed economici degli utenti, hanno anche la titolarità dei diritti delle popolazioni nelle vertenze contro i privati per ottenere la liquidazione degli usi civici. La legge 16 giugno 1927, n. 1766 ha regolamentato più in dettaglio i meccanismi di gestione ma non ne ha cambiato sensibilmente il ruolo. Pertanto anche nei confronti delle associazioni agrarie i mutamenti intervenuti nella società e nell'economia esigono una riconsiderazione delle funzioni esercitate. Le Amministrazioni separate nascono dalla autonomia frazionale. Esse rappresentano l'interesse della comunità frazionale di tutelare i in proprio i diritti d'uso civico degli abitanti. L'autotutela frazionale, prima tollerata dai Comuni, ha trovato il proprio riconoscimento nella legge 1766/1927 che attribuisce alle Amministrazioni separate la personalità giuridica e l'autonomia di gestione temperata soltanto da un potere di sorveglianza in materia contabile esercitato dal Sindaco del Comune relativo. Nel caso delle Amministrazioni separate le perplessità sul loro ruolo sono maggiori di quelle relative alle Università agrarie. Le dimensioni troppo ridotte ne fanno un centro economicamente insufficiente e quindi difficilmente inquadrabile in un contesto sociale ed economico mutato. La regolamentazione delle associazioni agrarie ha riconosciuto personalità giuridica alle Università agrarie e successivamente alle Amministrazioni separate, ritenendo necessario tutelare l'insieme dei bisogni che hanno dato luogo a fenomeni associativi spontanei tra componenti di categorie sociali, ha stabilito che i conseguenti rapporti dovessero essere disciplinati da regole volte al perseguimento dei fini previsti dalla legge. Sulla base di questa norma gli organismi gestori (Università agrarie ed Amministrazioni separate) si sono forniti di regolamenti riguardanti le modalità d'uso dei beni, il metodo di acquisizione dei mezzi per la gestione in comune degli stessi, le norme per l'elezione delle cariche sociali e per il funzionamento degli organi, i requisiti del diritto di utenza. Su questo ultimo punto i conflitti sono stati ampi e soltanto la legge 1766/1927, che ha attribuito il diritto d'utenza a tutti i cittadini. Gli Statuti disciplinano tra l'altro gli organi di governo delle associazioni agrarie e la loro funzione. Lo schema abituale di Statuto prevede una base elettorale costituita da tutti gli utenti (l'Assemblea) ed un organo esecutivo (il Consiglio di amministrazione ed il Presidente). Quando gli organi non sono in grado di funzionare si provvede, su designazione regionale, alla nomina di un Commissario per la gestione straordinaria.